Art. 1.

      1. Al fine di dare attuazione ai princìpi di cui all'articolo 31 della Costituzione, agevolando le famiglie numerose ad adempiere al loro ruolo procreativo ed educativo, le deduzioni per oneri di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono rideterminate in misura pari alla soglia di povertà relativa e rese indipendenti dal reddito dei beneficiari.
      2. All'attuazione di quanto disposto dal comma 1 si provvede con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono altresì definite le modalità per il rimborso, mensile per i lavoratori dipendenti e annuale per i lavoratori autonomi, delle somme corrispondenti a deduzioni d'imposta e altri benefìci fiscali non goduti dalle famiglie per incapienza del reddito familiare.